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Revisori legali_ ulteriore differimento del termine utile a sanare il debito formativo del triennio 2017-2019

Revisori legali_ ulteriore differimento del termine utile a sanare il debito formativo del triennio 2017- 2019_mancata validità assolvimento obbligo formativo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Descrizione

Il CNDCEC informa che in relazione alla possibilità offerta agli iscritti nel registro dei revisori legali di regolarizzare eventuali debiti formativi relativi agli anni 2017-2018-2019, facendo seguito alle informative n. 98/2021 n. 8/2022,

con la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato

differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all’articolo 14 del D.M. 135/202. Pertanto, i revisori legali che non fossero in regola con l’obbligo formativo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019

potranno provvedere a recuperare i crediti dovuti entro il 30 aprile 2022. Il recupero del debito formativo è consentito esclusivamente attraverso la fruizione dei corsi presenti sulla piattaforma del Ministero

dell'economia e delle finanze.

E’ possibile prendere visione del comunicato MEF mediante l’accesso al link https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/ULTERIORE-DIFFERIMENTO-AL-30-

APRILE-2022-DEL-TERMINE-PER-IL-RECUPERO-DEL-DEBITO-FORMATIVO-2017-2018-E-2019/ Si invita a diffondere l’informazione agli iscritti nell’Albo affinché i Colleghi iscritti anche nel Registro dei revisori

legali che alla data odierna non abbiano conseguito i crediti per l’adempimento formativo richiesto dal MEF nel triennio 2017-2019 possano regolarizzare la propria posizione entro il nuovo termine fissato dal MEF.

Infine, si informa che i corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli Iscritti “anche” nel registro dei Revisori contabili “al fine di regolarizzare il debito formativo MEF degli anni 2017 - 2018 – 2019”, non sono validi per

l’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili e conseguentemente i crediti non saranno trasmessi dal MEF al CNDCEC ai fini dell’aggiornamento della posizione

degli iscritti nell’albo.

https://www.commercialistisalerno.it/website/